Rinnovato il CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca – 15/12/2021

Il 15 dicembre scorso è stato rinnovato il CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca. La firma dell’accordo, che segue di alcuni mesi il rinnovo per il personale cd “non imbarcato”, completa il quadro contrattuale del settore in un momento delicato e di profonda trasformazione dello stesso. Il contratto, scaduto il 31 dicembre 2020, sarà rinnovato con durata quadriennale coprendo così il periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2024. Numerosi, come si evince dal verbale di accordo allegato alla presente circolare, gli aspetti normativi affrontati nel corso della trattativa, sviluppatasi per tutto il 2021. Analizziamoli in dettaglio:

Art. 9 Sicurezza sul lavoro
Nei cedolini paga dovranno essere d’ora in avanti indicati i giorni per i quali il lavoratore avrà prestato la
propria attività in orario notturno. Tale specifica servirà per il riconoscimento dell’attività svolta di notte
come lavoro usurante ai soli fini previdenziali e assistenziali, senza che ciò dia luogo ad alcuna
maggiorazione retributiva.
Per il lavoro notturno svolto in maniera continuativa o compreso in regolari turni periodici, come previsto
all’art. 5, comma 1, del D.Lgs n° 67/2011, i datori di lavoro dovranno comunicare alla ITL competente tali
prestazioni anche, su richiesta, per il personale cessato.
Art. 12 bis Congedo matrimoniale
Viene inserito un nuovo articolo che riconosce, a chi contrae matrimonio o unione civile, un congedo
retribuito pari a 15 giorni di calendario da usufruirsi entro 30 giorni dalla data della celebrazione.
Art. 15 Riposo settimanale
Viene prevista una indennità giornaliera omnicomprensiva di 18 € in favore dei lavoratori operanti su
natanti di stazza superiore alle 10 tonnellate o, indipendentemente dalla stazza, per quelli che esercitano
strascico e/o volante [art. 5, lett. a)], quando venga concordato a livello territoriale il possibile recupero e
una diversa fruizione del riposo settimanale, di norma previsto per il sabato e la domenica, dei giorni di
inattività dovuta a cause di forza maggiore.
Art. 21 Retribuzione
Viene estesa la possibilità di corrispondere l’adeguamento, se inferiore, della “parte” stessa oltre l’80%
finora previsto.
Art. 29 Qualità e quantità dei viveri
Viene inserito l’obbligo di rispettare, nella scelta dei viveri, le particolari prescrizioni medico sanitarie e
quelle derivanti da appartenenze etiche o religiose degli equipaggi, laddove presenti.
Art. 32 bis Gestione delle festività
Viene inserito un nuovo articolo che prevede che entro il mese di gennaio di ciascun anno venga definito a
livello nazionale un calendario opzionale delle deroghe alle festività nazionali in modo da poterlo proporre
al competente Ministero.
Le giornate festive dovranno essere recuperate entro i 10 giorni antecedenti la festività o, in alternativa e
laddove possibile, nei successivi 20 giorni lavorativi.
Ai lavoratori che si troveranno a passare in mare il giorno di festa sarà corrisposta una indennità non
inferiore a 18€ giornalieri. In caso di festività cadente di sabato o domenica l’indennità non si cumula con
quella prevista all’art. 15.
Art. 34 Termini e modalità di corresponsione della retribuzione “alla parte”
Viene inserita la facoltà del lavoratore di richiedere che, alla consegna della busta paga, sia predisposto un
prospetto riepilogativo della “parte”.
Art. 40 Previdenza complementare
Il riferimento nell’articolo è stato adeguato al fondo Previdenza Cooperativa.
Art. 41 Trattamento economico nei casi di malattia/infortunio sul lavoro
Viene portato a 18€, in luogo degli attuali 10€, l’importo dell’indennità giornaliera di malattia/infortunio
previsto dal medesimo articolo.
Art. 57 Istituzione di un tavolo di lavoro congiunto
E’ stato esteso l’elenco delle materie di cui si occuperà il tavolo congiunto tra le Parti con l’inserimento di
quella relativa all’individuazione di percorsi formativi legati alla salute e sicurezza sul lavoro, da proporre
alle Istituzioni competenti.
Art. 58 Sostituzioni
Le sostituzioni passano dal limite attuale di 5 giorni al nuovo limite massimo di 10 giorni, salvo nel caso di
congedo matrimoniale per il quale potranno arrivare a 15 giorni, equivalenti al congedo previsto al nuovo
art. 12 bis.
Per quanto attiene infine gli aspetti retributivi, è stato convenuto che l’importo mensile fisso, calcolato sul
parametro 100, venga aumentato di € 47,56. Tale aumento sarà riconosciuto in due tranche di 23,78 €
ciascuna: la prima a decorrere dal 1° gennaio 2022 e la seconda dal 1° gennaio 2023. Tali importi sono da
riparametrare secondo i livelli e le percentuali di part time.
Adeguato anche il valore convenzionale INPS che viene incrementato di 25 €, raggiungendo così il valore di
350 € mensili a partire dal 1°gennaio 2022.
Adeguate di conseguenza le tabelle retributive, allegate all’accordo di rinnovo e a questa circolare.
E’ stata infine prevista una una tantum forfettaria omnicomprensiva da corrispondere con la retribuzione
di gennaio 2022 del valore di 80 € lordi.

Rinnovo CCNL. 15.12.2021

Tabelle definitive firmate