Statuto Legacoop FVG aggiornato con le mm.ii.aa. approvate dall’Assemblea del 28 giugno 2023

Capo I – Principi e norme generali
Art. 1 – Natura e scopo
Fra le cooperative, gli enti ed organismi cooperativi della Regione Friuli-Venezia Giulia aderenti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue è costituita l’associazione denominata “Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia” (di seguito denominata “Legacoop FVG”).
Legacoop FVG è organo periferico della Lega Nazionale Cooperative e Mutue (di seguito denominata “Legacoop Nazionale”) e si propone di perseguire le stesse finalità nell’ambito regionale. Legacoop FVG è una associazione senza fini di lucro e agisce in autonomia da ogni altra organizzazione politica, sociale ed economica.
Essa ha la piena responsabilità della elaborazione ed attuazione delle strategie di sviluppo della cooperazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia secondo gli indirizzi fissati da Legacoop Nazionale.

Legacoop FVG per il perseguimento degli obiettivi e nell’esercizio delle sue attività ha autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale ed è rappresentata dal Presidente.
Essa ha natura di Associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 e ss. del Codice Civile.

L’ordinamento e l’amministrazione di Legacoop FVG è regolata dal presente Statuto. Questo non può contenere norme in contrasto con lo Statuto di Legacoop nazionale e deve essere conforme ai principali istituti e regole in esso contenute.
L’adesione a Legacoop FVG da parte delle cooperative e degli enti che ne hanno titolo è libera e volontaria. Scopi fondamentali di Legacoop FVG sono la promozione della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, la diffusione dell’idea e della esperienza cooperativa, la rappresentanza e la tutela delle cooperative e degli enti aderenti ai fini del loro consolidamento e sviluppo.

Legacoop FVG opera perché le cooperative ed enti associati adempiano alla funzione sociale riconosciuta alla cooperazione dall’art. 45 della Costituzione italiana, senza discriminazione per le opinioni politiche, per il genere, l’appartenenza etnica e le convinzioni religiose delle persone che ne fanno parte.
Legacoop FVG svolge le sue funzioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle imprese associate ed è competente ad esercitare la vigilanza sugli Enti cooperativi, riconosciutale dall’art. 2 decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e dalle normative regionali vigenti Legacoop FVG si riconosce negli scopi e negli obiettivi dell’Alleanza Cooperativa Internazionale (ICA) e si impegna perché sia riconosciuta quale rappresentanza universale delle organizzazioni cooperative.

Legacoop FVG mantiene costanti rapporti con le altre associazioni cooperative e con le organizzazioni i cui scopi siano coincidenti o compatibili con i propri. In particolare, Legacoop FVG persegue ed opera conseguentemente per il rafforzamento dei rapporti con le altre Associazioni cooperative italiane ed assume l’unità della rappresentanza delle organizzazioni cooperative quale obiettivo strategico.

Art. 2 – Valori e principi
Legacoop FVG si riconosce nei principi generali e nelle regole fondamentali di comportamento e di relazione contenuti nella Carta dei Valori. Essa inoltre adotta e promuove presso gli enti associati Codici etici, finalizzati ad ispirare l’azione degli enti stessi al principio di legalità e al rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose, all’utilità e all’interesse sociale, alla trasparenza dei mercati, alla qualità del lavoro, alle pari opportunità, allo sviluppo sostenibile.

 Art. 3 – Compiti
Legacoop FVG si propone di:

  1. promuovere i valori, la cultura e la pratica cooperativistica, con particolare riguardo alle aree ove la cooperazione è meno presente;
  2. favorire lo sviluppo imprenditoriale, la qualità sociale e la relativa visibilità delle cooperative e degli enti aderenti;
  3. promuovere nuova impresa cooperativa, fare proselitismo e diffusione della cultura cooperativa in ambito regionale;
  4. assicurare la piena e consapevole partecipazione dei soci alle scelte aziendali quale fondamento della pratica cooperativistica;
  5. esercitare sulle cooperative, imprese sociali ed enti cooperativi associati, i poteri di vigilanza e revisione ai sensi delle leggi vigenti e svolgere tutte le altre funzioni conferite da leggi, regolamenti ed atti dei poteri pubblici;
  6. promuovere e attuare una politica per la qualificazione delle risorse umane;
  7. assicurare un costante e crescente contributo di Legacoop FVG, delle cooperative e degli enti associati alla soluzione delle grandi questioni sociali ed economiche regionali e nazionali, quali il buon funzionamento dei mercati, la coesione sociale, la parità di genere, l’integrazione di cittadini extracomunitari, la valorizzazione del lavoro, la tutela ambientale, lo sviluppo e la qualificazione della base produttiva;
  8. promuovere e favorire lo sviluppo dei rapporti tra cooperative quale ulteriore elemento di distintività della cooperazione, anche coordinando ed indirizzando le politiche intersettoriali di scala regionale;
  9. concorrere alla diffusione internazionale della cooperazione, particolarmente nei Paesi con bassi livelli di sviluppo o confinanti alla regione Friuli Venezia Giulia, anche su mandato di Legacoop nazionale.

A questi fini Legacoop FVG:

  • rappresenta gli enti associati ed esercita le funzioni di vigilanza e controllo previste dalla legge o dall’ordinamento Legacoop;
  • rappresenta la cooperazione verso le Istituzioni, le Associazioni datoriali, i Sindacati a livello regionale;
  • elabora, promuove e sostiene iniziative legislative ed amministrative a vantaggio delle cooperative;
  • realizza e favorisce, anche attraverso la partecipazione e il contributo a strutture appositamente costituite: studi, ricerche, informazione, formazione, documentazione e relativa conservazione riguardanti la cooperazione e la sua storia;
  • collabora con il Fondo mutualistico nazionale per la promozione di nuova cooperazione, per la diffusione della conoscenza della cooperazione, per lo sviluppo delle cooperative, riservandosi altresì la possibilità di costituire apposito fondo mutualistico regionale per le stesse finalità;
  • organizza e rende accessibili alle cooperative e agli enti associati servizi per le attività di consulenza, assistenza ed informazione, anche attraverso la Rete Nazionale Servizi;
  • conduce una politica idonea a diffondere in tutte le cooperative aderenti l’adozione di pratiche di responsabilità sociale delle imprese, verificabili anche attraverso i bilanci sociali, quale tratto distintivo e visibile testimonianza della utilità sociale della cooperazione;
  • adotta e promuove presso le strutture associative, le cooperative e gli enti associati politiche di pari opportunità per rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alle donne l’accesso ai luoghi decisionali e favorisce adeguate rappresentanze femminili anche attraverso la definizione di quote minime riservate;
  • sviluppa le relazioni tra cooperative ed enti associati, anche adottando schemi di organizzazione che favoriscano il coordinamento e l’integrazione di aree omogenee in ragione dello scambio mutualistico e delle dimensioni di impresa, al fine di migliorare il presidio dei mercati, la capacità di sistema, i processi di partecipazione, nonché di conseguire una migliore capacità di rappresentanza;
  • stipula contratti ed accordi collettivi di lavoro di secondo livello;
  • intrattiene rapporti con le altre organizzazioni cooperativistiche e con le associazioni imprenditoriali presenti nella regione;
  • partecipa ad organismi associativi locali, nazionali ed internazionali operanti nel campo cooperativistico ed anche più genericamente economico purché in connessione con il primo;
  • interviene nelle controversie tra enti associati, qualora essi ne facciano richiesta;
  • costituisce, ove necessario, fondi di solidarietà in favore dei soci di cooperative in liquidazione o in stato di fallimento ovvero in favore di cooperatori che versano in stato di gravi difficoltà o stato di necessità, sentito il parere del Comitato dei Garanti.

Nell’assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, Legacoop FVG esprime indirizzi ed orientamenti per le attività economiche svolte, in piena autonomia, dagli associati.

Art. 4 – Assetto istituzionale
Legacoop FVG articola la propria struttura per livelli organizzativi di settore. In coerenza con i principi di sussidiarietà e complementarità, possono essere istituite ulteriori articolazioni a livello territoriale e/o settoriale, ove ritenuti funzionali dagli enti associati. Le Associazioni di settore non avranno comunque autonomia patrimoniale.

Art. 5 – Sede
Legacoop FVG ha la sua sede in Udine e può istituire delegazioni ed uffici nelle località italiane o estere in cui particolari condizioni ne richiedano la istituzione.

Art. 6 – Organo ufficiale
Organo ufficiale di Legacoop FVG è “Pagine cooperative”.

Art. 7 – Divieto di svolgimento attività economiche
Legacoop FVG non può svolgere attività economiche salvo quelle di natura non lucrativa che siano funzionali al raggiungimento degli scopi.
La capacità di Legacoop FVG deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad essa assegnate per legge o per Statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti sono nulli.

Capo II – Rapporti associativi
Art. 8 – Adesione a Legacoop FVG
Possono aderire a Legacoop FVG:

  1. tutte le società cooperative, i loro consorzi, le mutue, le società di mutuo soccorso aderenti a Legacoop Nazionale ed iscritti nel Registro Regionale delle Cooperative; b. tutte gli enti aderenti a Legacoop nazionale aventi sede secondaria, divisionale o operativa nel territorio regionale, purché operanti stabilmente nello stesso e aventi base sociale significativa nello stesso territorio;
  2. gli Enti associativi e le imprese sociali le cui finalità siano coerenti con gli scopi di Legacoop; d. le società ordinarie con partecipazione maggioritaria di società cooperative, loro consorzi o altri Enti associati aventi sede legale nel territorio regionale, le cui finalità siano coerenti con gli scopi di Legacoop FVG.

La Direzione può accettare inoltre l’adesione:

  1. di società a partecipazione minoritaria di Enti cooperativi, aventi sede legale e/o operativa nel territorio regionale, purché le loro attività siano particolarmente significative per il raggiungimento delle finalità di Legacoop;
  2. di enti regolati secondo i principi cooperativi della mutualità;
  3. di società non cooperative, purché abbiano finalità solidaristiche e non speculative.

L’adesione, il recesso e l’esclusione sono normati dallo Statuto nazionale di Legacoop.

L’adesione a Legacoop Nazionale determina la contestuale adesione a tutti i livelli di organizzazione regionale di cui all’art. 4.
Gli enti che intendono associarsi debbono presentare domanda scritta presso gli uffici di Legacoop FVG, firmata dal legale rappresentante, in cui dovranno essere indicati:

  1. la ragione sociale, la sede legale e l’attività prevalente;
  2. l’organo sociale che ha deliberato la domanda;
  3. il numero degli associati e l’ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

  1. copia atto costitutivo e statuto in vigore;
  2. visura camerale;
  3. estratto della delibera dell’organo che ha deciso l’adesione.

Legacoop FVG potrà, in ogni caso, chiedere altra documentazione o notizie ritenuti utili allo scopo.
L’Ente che intende recedere dall’Associazione deve presentare comunicazione via PEC, corredata da apposito verbale dell’organo deliberante competente.

Art. 9 – Obblighi degli associati
Con l’adesione a Legacoop, l’ente si impegna all’osservanza delle disposizioni del presente Statuto e dei principi ed indirizzi contenuti nella Carta dei Valori e nel Codice Etico e ad uniformare il proprio statuto e la propria azione agli stessi, nonché:

  1. al rispetto dei regolamenti e di ogni deliberazione legittimamente assunta dai competenti organi di Legacoop FVG;
  2. a sottoporsi alle revisioni ordinarie, disposte da Legacoop FVG ai sensi della legislazione vigente;
  3. a inviare i bilanci annuali e ogni documentazione di supporto, nonché le informazioni richieste da Legacoop FVG a fini statistici;
  4. a informare i soci delle iniziative più significative assunte da Legacoop FVG;
  5. a promuovere la partecipazione dei soci alla vita interna e alle attività esterne dell’associazione;
  6. a consentire, quando richiesta, la partecipazione di esponenti di Legacoop FVG alle assemblee e ai consigli di amministrazione, ove non ostino motivate ragioni di riservatezza;
  7. al pagamento dei contributi associativi annuali di cui al successivo art. 21, punti 6) e 7);
  8. a non aderire e non sostenere organizzazioni le cui finalità siano in contrasto con quelle del Movimento cooperativo;
  9. ad avviare un percorso per la redazione del Bilancio Sociale e del Bilancio di Sostenibilità, se redatti, e a trasmettere copia alla Legacoop FVG.

Legacoop FVG si impegna ad utilizzare le informazioni e i dati degli associati, sia all’interno della organizzazione che verso terzi, esclusivamente per ragioni istituzionali ed inerenti il rapporto associativo.

Art. 10 – Inosservanza degli obblighi
Qualora l’ente associato violi gli obblighi di cui all’articolo 9 ovvero assuma comportamenti tali da determinare danno all’immagine di Legacoop, si procede all’adozione di provvedimenti sanzionatori, ivi compresa – nei casi più gravi – l’esclusione da Legacoop, nel rispetto delle fattispecie e delle modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento vigente.
In particolare, il mancato pagamento dei contributi associativi annuali, previa messa in mora dell’Ente associato inadempiente, comporta:

  1. la sospensione del diritto all’assistenza e la sospensione dei propri rappresentanti dalla partecipazione agli organi ai vari livelli;
  2. l’esclusione, trascorso il periodo di mora, da Legacoop.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati dalla Direzione acquisito il parere obbligatorio del Comitato dei Garanti.
La Presidenza, nei casi di particolare urgenza, può deliberare, sentito il Comitato dei Garanti, la sospensione dell’ente associato fino alla prima riunione utile della Direzione.

Capo III – Ordinamento di Legacoop FVG
Art. 11 – Organi di Legacoop FVG

  • L’Assemblea delle Cooperative;
  • La Direzione;
  • La Presidenza;
  • Il Presidente;
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • Il Comitato dei Garanti.

Art. 12 – Assemblea delle Cooperative
L’Assemblea delle Cooperative è il massimo organo deliberante della Legacoop FVG ed è costituito dai Presidenti, o eventualmente loro delegati, delle cooperative ed enti aderenti. Nell’Assemblea delle Cooperative ogni ente associato, in regola con il versamento dei contributi associativi, ha diritto ad un voto o un delegato.
In aggiunta, i voti e i delegati spettanti a ciascun ente associato saranno determinati tenendo conto dei criteri e delle procedure stabiliti da apposito regolamento approvato dalla Direzione che dovrà tener conto del numero dei soci delle cooperative aderenti, anche in relazione alla natura dello scambio mutualistico, del fatturato e dei contributi associativi corrisposti.
In ogni caso deve essere perseguita una adeguata presenza per genere e per età.

Art 13 – Composizione dell’assemblea
I delegati nominati ai sensi dell’articolo precedente restano in carica quattro anni, comunque fino al successivo rinnovo cariche. L’assemblea può sostituire i delegati venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa. Le sostituzioni dovranno avvenire mantenendo inalterati i rapporti tra le rappresentanze e secondo le indicazioni nominative presentate dagli enti associati nelle relative istanze. Gli enti associati si impegnano a comunicare tempestivamente i dati relativi alle sostituzioni. Le nuove aderenti partecipano alle assemblee con un voto e quindi con un solo delegato fino all’assemblea convocata per le nomine degli organi, dove potranno partecipare all’assegnazione di ulteriori delegati, se rientrano nei parametri previsti dal regolamento.
I delegati delle aderenti che entrano in liquidazione o recedono, decadono dall’incarico. Alle riunioni dell’Assemblea delle Cooperative partecipano di diritto i membri della Direzione di Legacoop FVG, del Comitato dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Le riunioni dell’Assemblea delle Cooperative possono avvenire anche tramite sistemi di audio-videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede.
Prevedendo altresì la possibilità che le riunioni di Assemblea, Direzione e Presidenza possano tenersi secondo modalità da remoto.

Art. 14 – Modalità di convocazione
Le riunioni della Assemblea delle Cooperative sono convocate, annualmente, dal Presidente su delibera della Direzione.
L’Assemblea delle Cooperative deve inoltre essere convocata qualora lo richieda almeno un terzo delle cooperative ed Enti aderenti o un terzo della Direzione di Legacoop.
L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, giorno e ora di svolgimento, sarà inviato alla sede di ciascuna cooperativa ed ente aderente almeno 15 giorni prima della data fissata dell’adunanza e pubblicata sul sito.

Art.15 – Validità delle riunioni
L’Assemblea delle Cooperative sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei delegati; in seconda convocazione, che può svolgersi anche un’ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei delegati.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente Vicario. In occasione del rinnovo cariche l’assemblea sarà presieduta ai sensi di regolamento.

Art.16 – Votazioni
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti. Le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto sono adottate a maggioranza di due terzi dei delegati presenti. Per deliberare sullo scioglimento di Legacoop FVG è necessaria almeno la presenza di quattro quinti dei delegati e il voto favorevole di tre quinti di essi.
Le elezioni degli organi di cui al punto 3 dell’art.17 sono effettuate normalmente a scrutinio segreto, facendo salvi i diritti di eventuali minoranze a proporre propri candidati e ottenere proprie rappresentanze. Si procede a scrutinio palese quando almeno il 90% dei delegati si pronunci per questa modalità di voto.

Art. 17 – Compiti dell’Assemblea.

L’Assemblea delle Cooperative ha i compiti di:

  1. approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione accompagnatoria;
  2. valutare il programma di attività predisposto dalla Direzione e il consuntivo di quello svolto;
  3. in occasione del Congresso Nazionale della Lega Nazionale Cooperative e Mutue, eleggere la Direzione, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Comitato dei Garanti ed eleggere i delegati al Congresso Nazionale stesso;
  4. ratificare, alla prima riunione utile, le cooptazioni e le decadenze decise dalla Direzione;
  5. modificare lo Statuto di Legacoop FVG con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti;
  6. approvare i regolamenti che riguardano il rapporto associativo, il rinnovo cariche, le regole di funzionamento degli organi e quant’altro di competenza assembleare, con relative modifiche o integrazioni;
  7. ratificare, nella prima seduta utile, a maggioranza semplice, le modifiche statutarie di cui al successivo art. 35.

Art. 18 – Direzione: composizione
La Direzione è eletta dall’Assemblea delle Cooperative che ne stabilisce i criteri di composizione e il numero dei membri, non inferiore a 35 e non superiore a 54, nel rispetto dei seguenti elementi:

  1. la maggioranza dei membri deve essere scelta tra soci di cooperative e di enti aderenti o di rappresentanti di consorzi;
  2. la rappresentanza di ciascun genere non può essere inferiore al 30% del numero complessivo dei membri;
  3. la presenza dei giovani, in età non superiore ai 40 anni, deve essere pari almeno al 10% dei membri.

La Direzione dura in carica 4 anni e comunque fino al rinnovo cariche successivo.
I componenti della Direzione, membri dell’Assemblea delle Cooperative, fanno parte dell’organo in quanto soci o titolari di ruolo o funzione nell’ambito delle rispettive cooperative ed enti associati e il venire meno di tale requisito comporta la decadenza con deliberazione della Direzione stessa. Per la sostituzione la Direzione terrà conto dell’eventuale indicazione della cooperativa o ente associato. Il componente della Direzione che risulta assente ingiustificato per tre riunioni anche non continuative può essere dichiarato decaduto con delibera della Direzione.

Art. 19 – Condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza ed esclusione
L’Assemblea definisce nel Regolamento i casi di decadenza, di ineleggibilità e incompatibilità ai vari livelli. La Direzione dichiara la decadenza dei propri membri, che vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità, secondo quanto previsto dal Regolamento.
La Direzione può deliberare comunque il provvedimento di esclusione di un proprio membro per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi della organizzazione, sentito il Comitato dei Garanti.

Art. 20 – Riunioni della Direzione
La Direzione è convocata dal Presidente di Legacoop FVG su iniziativa della Presidenza o obbligatoriamente qualora lo richieda 1/3 dei membri della Direzione, dandone comunicazione al Comitato dei Garanti.
La Direzione è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei componenti ed in seconda convocazione, che può svolgersi anche un’ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei componenti presenti. La Direzione delibera a maggioranza dei presenti, tranne nel caso vi siano disposizioni regolamentari diverse. Il Comitato dei Garanti, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore partecipano alle riunioni della Direzione senza diritto di voto quando siano persone diverse dai componenti della Direzione medesima. La Direzione designa il segretario della riunione.
Le riunioni della Direzione possono avvenire anche tramite sistemi di audio-videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede.

Art. 21 – Poteri della Direzione
Spetta alla Direzione dirigere Legacoop FVG. Essa delibera sulle principali questioni che attengono all’indirizzo ed al funzionamento di Legacoop FVG provvedendo, in particolare, a:

  1. approvare il programma di attività di Legacoop FVG e verificarne la sua realizzazione, anche attraverso l’analisi della situazione e delle strategie dei settori, di concerto con le strutture settoriali;
  2. convocare l’Assemblea delle Cooperative, stabilendone l’ordine del giorno;
  3. eleggere al suo interno il Presidente di Legacoop FVG, uno o più Vicepresidenti (di cui uno Vicario) e i restanti membri di Presidenza e di questa ne determina il numero di componenti e ne stabilisce i criteri di composizione;
  4. deliberare – in coerenza con le disposizioni del presente statuto – su proposta della Presidenza, la ripartizione dei compiti e dei relativi poteri concernenti l’esercizio delle funzioni di rappresentanza e gestionali, conferendo anche deleghe o procure generali e speciali ad uno o più dei suoi membri od anche a funzionari ed impiegati, determinandone i poteri;
  5. approvare i rendiconti preventivi e consuntivi di Legacoop FVG nei termini fissati dal successivo art. 29;
  6. approvare le aliquote dei contributi associativi di concerto con gli organi direttivi delle strutture settoriali e Nazionali;
  7. richiedere contribuzioni aggiuntive per specifiche esigenze;
  8. approvare il regolamento organizzativo interno degli impiegati, dei funzionari e dei dirigenti ed i trattamenti economici e normativi di riferimento;
  9. stabilire compensi ed eventuali rimborsi per i partecipanti agli organi regionali e nazionali;
  10. deliberare l’ammissione di nuove cooperative ed Enti, i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente Statuto – compreso il provvedimento di esclusione – e il recesso delle associate;
  11. sentiti gli enti associati, autorizzare la costituzione delle Associazioni di settore regionali, di cui al successivo art. 30;
  12. valutare l’opportunità di istituire la Commissione regionale per le politiche di pari opportunità, provvedendo alla nomina dei membri e, su proposta della Commissione stessa, eleggerne il Presidente;
  13. procedere, nei casi di decadenza, morte o dimissioni di uno o più componenti della Direzione, alla loro sostituzione mediante cooptazione. La cooptazione potrà avvenire anche per integrazione, fino a raggiungere il numero massimo di componenti fissato dall’Assemblea delle Cooperative quando si verifichino particolari necessità;
  14. deliberare sulle richieste di sovvenzione ad enti pubblici;
  15. nominare commissioni di studio e di lavoro ed articolazioni funzionali a cui delegare proprie competenze;
  16. deliberare l’eventuale costituzione di fondi di solidarietà in favore di soci di cooperative in liquidazione o in stato di fallimento ed i relativi regolamenti ovvero in favore di cooperatori che versano in stato di gravi difficoltà o stato di necessità, sentito il parere del Comitato dei Garanti;
  17. deliberare la costituzione del fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell’art. 11 della legge 59/92.

Art. 22 – La Presidenza
La Presidenza è eletta dalla Direzione nel numero di membri fissato dalla medesima. La sua composizione deve, per quanto possibile, tenere conto di una adeguata rappresentanza di genere, secondo i principi e i propositi stabiliti dal presente statuto. Di essa fanno parte di diritto il Presidente, il Vicepresidente Vicario e gli altri eventuali Vicepresidenti. Il presidente dura in carica per un massimo di due mandati consecutivi.
L’Assemblea convocata per il rinnovo cariche, con maggioranza dei 2/3 dei presenti, può derogare alla disposizione di cui al comma precedente e autorizzarne la candidabilità per un ulteriore mandato. Il Presidente uscente non potrà ricoprire la carica di Vicepresidente per il mandato immediatamente successivo. La Presidenza è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei componenti ed in seconda convocazione, che può svolgersi anche un’ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei componenti presenti; sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza dei voti presenti.
Le riunioni della Presidenza possono avvenire anche tramite sistemi di audio-videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede.
La Presidenza provvede a:

  1. curare o verificare, in relazione alle funzioni di sua competenza, l’esecuzione delle delibere della Direzione;
  2. coordinare l’attività di Legacoop FVG con quella delle strutture settoriali;
  3. verificare l’andamento dei conti ogni sei mesi;
  4. nell’ambito dei piani deliberati dalla Direzione, assumere qualsiasi decisione in merito all’inquadramento normativo ed economico di dirigenti, quadri, impiegati e collaboratori;
  5. stabilire l’indirizzo dei periodici di Legacoop FVG, nominandone i Direttori;
  6. nominare i rappresentanti di Legacoop FVG presso gli organismi consultivi e in tutti quegli organismi dei quali è chiamata a far parte;
  7. su proposta del Presidente, eventualmente nominare e revocare il Direttore, definendone compiti e deleghe;
  8. definire l’assetto generale organizzativo di Legacoop FVG e provvedere alle necessarie revisioni, anche attraverso la costituzione di commissioni e la convocazione di apposite sessioni;
  9. curare i rapporti di Legacoop FVG con le Pubbliche Amministrazioni, con le Organizzazioni sindacali ed economiche, nonché con gli altri movimenti cooperativi e dell’impresa sociale.
  10. adottare in via d’urgenza atti e provvedimenti di competenza della Direzione e da sottoporre a ratifica della stessa nella successiva riunione;
  11. individuare e definire la composizione delle commissioni di lavoro e di comitati operativi che presiederanno l’elaborazione di iniziative e progetti finalizzati a dare risposte ai bisogni delle associate.

Su proposta del Presidente, la Presidenza attribuisce a singoli membri deleghe specifiche di attività determinandone i compensi con obbligo di comunicazione alla Direzione nella sua prima riunione utile.

Art. 23 – Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza di Legacoop FVG.
Firma gli atti ufficiali di Legacoop FVG ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti di fronte a qualsiasi giurisdizione. Spetta al Presidente in particolare:

  1. la responsabilità dell’attività di Vigilanza;
  2. presiedere Direzione e Presidenza;
  3. adempiere a quanto a lui delegato dalla Direzione e dalla Presidenza.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente Vicario.

Art. 24 – Il Direttore
Il Direttore, nei limiti dei poteri conferiti, svolge le funzioni che gli vengono attribuite dalla Presidenza, così come stabilito ai sensi del precedente articolo 22, lettera g). Il Direttore attende al coordinamento della struttura, curando in via generale l’erogazione dei servizi agli Enti associati e alle strutture settoriali di Legacoop FVG e la gestione del personale di Legacoop FVG.
In assenza di nomina del Direttore le funzioni previste sono esercitate dal Presidente che può delegarle in tutto o in parte.

Art. 25 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un numero di membri effettivi e supplenti stabilito dall’Assemblea delle cooperative scelti anche tra persone non facenti parte dell’Assemblea delle Cooperative. Tra i membri effettivi viene eletto il Presidente.
I membri del Collegio durano in carica fino al rinnovo cariche che si terrà in prossimità del Congresso Nazionale della Lega Nazionale Cooperative e Mutue e sono rieleggibili.
Il Collegio controlla l’amministrazione di Legacoop FVG, ne accerta la regolare tenuta e almeno ogni trimestre controlla i movimenti e la consistenza di cassa.
Nel caso in cui i membri del Collegio dei Revisori dei Conti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, subentrano i supplenti ovvero la Direzione provvede alla loro sostituzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti, sottoponendo la decisione a ratifica dell’Assemblea delle Cooperative.

Art. 26 – Il Comitato dei Garanti
Il Comitato Garanti, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, è eletto dall’Assemblea delle cooperative ed è rieleggibile.
Il Comitato viene eletto tra soggetti in possesso di requisiti di competenza e di esperienza nel settore della cooperazione.
Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente. Di esso possono fare parte anche membri esterni all’organizzazione purché non abbiano responsabilità amministrative negli enti associati.
Nel caso in cui i membri del Comitato dei Garanti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, subentrano i supplenti in ordine di età ovvero alla loro sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti, sottoponendo la decisione alla ratifica dell’Assemblea delle Cooperative.

Art. 27 – Compiti e competenza del Comitato Garanti
Il Comitato vigila sul corretto funzionamento degli organi di Legacoop FVG e sul rispetto dello Statuto da parte degli stessi, nonché sulla conformità dei comportamenti individuali dei componenti la Direzione ai principi contenuti nello Statuto, nella Carta Valori e nel Codice Etico.
Il Comitato ha competenza in materia di controversie che insorgano tra enti aderenti o quando questi sono comunque parte in causa, ovvero tra questi e le associazioni di settore o Legacoop FVG. Il Comitato Garanti, nell’esercizio delle sue funzioni, può procedere anche di propria iniziativa a tutte le verifiche che ritiene necessarie, esprimere rilievi ed avanzare proposte.
Il parere del Comitato Garanti è comunque necessario in tutte le ipotesi di provvedimenti sanzionatori conseguenti a violazioni di obblighi statutari o regolamentari.
Ad esso la Direzione può richiedere pareri e formulare quesiti e ad esso è demandata l’interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti in caso di dubbio o controversia.
L’assetto organizzativo del Comitato, in relazione ai compiti ad esso attribuiti dal presente statuto, è disciplinato da un regolamento approvato dall’Assemblea delle Cooperative.

Capo IV – Amministrazione
Art. 28 – Patrimonio ed entrate
Il patrimonio di Legacoop FVG è costituito dai beni ad essa pervenuti per qualsiasi titolo.
Sono considerate entrate:

  1. i contributi associativi corrisposti dagli enti aderenti;
  2. i contributi obbligatori per legge;
  3. gli interessi e le rendite patrimoniali;
  4. i contributi straordinari e quelli volontari dagli enti aderenti;
  5. i contributi di enti pubblici e privati;
  6. ogni eventuale altra entrata.

Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Associazione stessa, salvo che destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
La Legacoop FVG ha autonomia giuridica, patrimoniale e gestionale e non svolge attività commerciale.

Art. 29 – Esercizio finanziario. Preventivi e consuntivi
L’esercizio finanziario di Legacoop FVG coincide con l’anno solare.
La Presidenza sottopone alla Direzione il preventivo entro il mese di dicembre di ciascun esercizio e il rendiconto economico di norma entro il mese di giugno dell’anno successivo.

Capo V – Associazioni e strutture di settore
Art. 30 – Articolazioni e Associazioni di settore
La Direzione, sentite le Associazioni Nazionali e territoriali di settore, può definire le articolazioni di settore, le modalità del loro funzionamento e nominarne i coordinatori.
I coordinatori di settore elaborano i programmi di attività ed hanno la responsabilità dell’attuazione degli stessi verificandone i contenuti ed i risultati con le cooperative associate facenti capo ai settori stessi in base all’attività svolta.
I coordinatori di settore, d’intesa con il Presidente, potranno convocare riunioni settoriali e rappresentare nelle sedi di rappresentanza istituzionali, economiche e sociali le posizioni della Legacoop FVG.
Le cooperative appartenenti ad un determinato settore, d’intesa con la Direzione di Legacoop FVG, in luogo dell’articolazione di settore, possono costituire l’Associazione Regionale del Settore, provvedendo alla nomina degli organismi dirigenti della stessa. L’Associazione così costituita non avrà autonomia patrimoniale e il Presidente della stessa avrà anche i compiti previsti per i coordinatori di cui ai commi precedenti

Art. 31 – Compiti e organizzazione
Le Associazioni e le articolazioni hanno i seguenti compiti:

  1. promuovere e gestire il rapporto con istituzioni, organi o enti regionali e nazionali per l’adozione di normative di sostegno e la definizione delle relative politiche industriali;
  2. rappresentare, di concerto con il Presidente quando occorre, le cooperative e gli altri enti aderenti presso gli assessorati competenti;
  3. rappresentare le cooperative e gli enti aderenti negli organismi di settore e nei confronti delle organizzazioni di categoria di altre associazioni;
  4. promuovere politiche e strumenti di sistema ed alleanze atte a favorire la qualificazione e la crescita delle cooperative nei mercati di riferimento;
  5. porre in atto le politiche utili a consolidare il tessuto delle cooperative aderenti e a perseguire la diffusione della impresa cooperativa sul territorio regionale;
  6. curare i rapporti con pari organizzazioni o associazioni regionali.

Capo VI – Disposizioni varie e transitorie
Art. 32 – Consultazione degli enti associati
Quando richiesto da almeno il 25% dei suoi componenti o dalla Presidenza, la Direzione di Legacoop FVG può deliberare la consultazione degli associati su materie o scelte di particolare rilevanza che riguardino l’insieme degli enti aderenti.
La consultazione dovrà essere organizzata e gestita da una commissione, presieduta dal Presidente del Comitato Garanti e nominata dalla Direzione, nei tempi e con le modalità da questa stessa determinati. La commissione riferirà nei tempi stabiliti alla Direzione gli esiti della consultazione per le deliberazioni conseguenti.

Art 33 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
In caso di scioglimento di Legacoop FVG, l’Assemblea delle Cooperative nominerà tre o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.
Il patrimonio netto risultante da tali operazioni sarà devoluto a scopi cooperativistici e mutualistici secondo i deliberati dell’Assemblea, sentito l’organismo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salve diverse destinazioni imposte dalla legge.

Art. 34 – Regolamenti
Il presente Statuto è corredato ed integrato dal Regolamento del Comitato dei Garanti e dagli altri eventuali Regolamenti approvati dagli organi competenti.

Art. 35 – Modifiche statutarie
La Direzione di Legacoop FVG ha facoltà di apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che venissero richieste dall’amministrazione regionale competente in materia di vigilanza cooperativa, nonché tutte le altre che si rendessero necessarie a seguito dell’entrata in vigore di provvedimenti legislativi. Le modificazioni di cui al comma precedente sono portate a ratifica nella prima seduta utile dell’Assemblea delle Cooperative ai sensi del precedente art.17.

Art. 36 – Vigilanza e controllo
La Legacoop FVG è soggetta alla vigilanza ed al controllo della Lega Nazionale Cooperative e Mutue secondo quanto previsto nello statuto di quest’ultima.
Per quanto non previsto dal presente statuto, per analogia, si applicano le norme contenute nello statuto della Lega Nazionale Cooperative e Mutue.